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 4 SPECIALE PENSIONI
             La legge di Bilancio 2017 ha introdotto una serie di im- portanti novità in materia pensionistica riducendo la rigidità contenuta nella riforma Fornero e creando soluzioni di flessi- bilità in uscita e misure di sostegno al reddito. Tra le novità: ApE Social e ApE Volontaria, cumulo dei contributi, esonero contributivo totale per i datori i lavoro che assumono, beneficio per lavoratori precoci, beneficio per addetti a lavori usuranti, proroga dell’opzione donna, abolizione della penalizzazione per chi matura il diritto alla pensione con un’età inferiore a 62 anni.
Tra le su esposte novità, l’unica che potrebbe interessare i Dirigenti FS è quella relativa al cumulo contributivo che consiste nella possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti accreditati in diverse gestioni in maniera gra- tuita al fine di godere di un’unica pensione che sarà liquidata pro quota. È il caso di coloro che erano assicurati presso il soppresso INPDAI.
2.3 La pensione di invalidità
Per gli iscritti al Fondo Speciale FS non è previsto il co- siddetto “Assegno ordinario di invalidità”, bensì la pensione per inidoneità al servizio ferroviario in genere, previa certi- ficazione della Direzione Sanità. È richiesta, però, un’anzianità contributiva utile di almeno 10 anni.
2.4 La pensione per inabilità assoluta e permanente
Per gli iscritti al Fondo Speciale FS è prevista la pensione “per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qual- siasi attività lavorativa”.
Oltre al requisito dello stato invalidante, è richiesta un’an- zianità assicurativa di almeno 5 anni, di cui 3 maturati nel quinquennio antecedente la data di presentazione della do- manda di pensione. Nella fattispecie, sarà attribuita una pen- sione pari a quella spettante alla data del compimento dell’età prevista per il collocamento a risposo d’ufficio (per limiti di età e di servizio). Comunque, non potrà essere computata un’anzianità superiore ad anni 37 (limite assicurativo per l’at- tribuzione della pensione nella misura massima dell’80%).
2.5 La pensione indiretta o di reversibilità
Non vi è alcuna differenza sostanziale fra pensione indiretta e pensione di reversibilità, ma trattasi solo di questione ter- minologica. In entrambi i casi, tale trattamento si materializza a seguito di morte del dante causa (in attività di servizio o in quiescenza). Pertanto viene definita pensione indiretta il trattamento spettante ai congiunti aventi titolo (coniuge, figli ....), quando il dante causa è deceduto in attività di servizio, mentre viene definita pensione di reversibilità se il dante causa al momento del decesso era già titolare di pensione.
3. sisteMi Di CaLCoLo
La riforma Dini (legge 8.8.1995 n.335) ha introdotto un nuovo sistema di calcolo della pensione (sistema contributivo), il quale non tiene conto dell’anzianità di servizio utile e della retribuzione pensionabile posseduta all’atto del pensionamento (Quota a) o fruita in un determinato arco di tempo (Quota B), bensì dell’ammontare dei contributi accantonati durante l’intera vita lavorativa.
Pertanto, si possono configurare i seguenti sistemi di cal- colo:
• sistema retributivo
• sistema contributivo • sistema misto
3.1 sistema retributivo
Il calcolo retributivo è stato definitivamente soppresso dal 1° gennaio 2012 ma continua ad essere utilizzato per de- terminare le quote dell’assegno riferite ai periodi precedenti. Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi.
Si basa su tre elementi:
• l’anzianità contributiva: è data dal totale dei contributi
fino ad un massimo di 37 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbli- gatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
• la retribuzione/reddito pensionabile: è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutati sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;
• l’aliquota di rendimento: è la percentuale della retri- buzione presa a base del calcolo della pensione, da mol- tiplicare poi per il numero di anni di anzianità utile. Per gli iscritti al Fondo Speciale FS, l’aliquota di rendimento è più elevata rispetto alla generalità dei lavoratori ed è pari al 2,6% annuo per i primi 10 anni (anziché 2%) e raggiunge il massimo pensionabile, cioè l’80%, con 37 anni di servizio (anziché 40 anni).
3.2 sistema Contributivo
Tale sistema di calcolo trova applicazione nei confronti di coloro che alla data del 31.12.1995 non possedevano alcuna anzianità assicurativa e si basa sul principio della capitaliz- zazione individuale della contribuzione.
L’ammontare della pensione si ottiene moltiplicando il montante contributivo (ammontare dei contributi versati du- rante la vita lavorativa ed annualmente rivalutati in base al- l’indice medio quinquennale del PIL) per il coefficiente di trasformazione, ossia un’aliquota crescente in relazione all’età dell’interessato all’atto del pensionamento.
3.3 sistema Misto
Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e, a decorrere dal 1° gennaio 2012, anche ai lavoratori con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.
Per i lavoratori con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 la pensione viene calcolata in parte se- condo il sistema retributivo, per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.
4. CaLCoLo DeLLa Pensione
Le pensioni dirette (vecchiaia, anzianità anticipata, in- validità e inabilità assoluta e permanente) sono costituite dalla somma di più quote.
4.1 Pensione calcolata con il “sistema retributivo”
L’importo della pensione è costituito dalla somma di due quote (A e B), come stabilito dall’art.13 del D.Lgs 503/1992, più una terza (C) introdotta dalla Legge 22.12.2011 n.214 di conversione del D.L. 6.12.2011 n.201.
• Quota a, relativa all’anzianità maturata alla data del 31.12.1992, che si ottiene moltiplicando la retribuzione


































































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