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              pensionabile per l’anzianità maturata alla data del
31.12.1992;
• Quota B, relativa all’anzianità acquisita successivamente
al 31.12.1992, che si ottiene moltiplicando la retribuzione media pensionabile degli ultimi 10 anni (ovvero degli ultimi 3.600 giorni) antecedenti la data di risoluzione del rapporto di lavoro o della decorrenza della pensione, per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 e sino alla data della cessazione del rapporto di lavoro o della de- correnza della pensione, se successiva.
• Quota C, l’importo di questa quota, cioè il reddito annuo dal 1° gennaio 2012 alla data di cessazione del rapporto di lavoro, si ottiene dal prodotto del 33% della retribu- zione annua pensionabile per il coefficiente di capita- lizzazione. Al montante rivalutato va applicato il coef- ficiente di trasformazione diviso per 13.
Con circolare n.74/1915, l’INPS ha disposto l’effettua- zione di un doppio calcolo per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità pari o superiore a 18 anni. Nei confronti di costoro, per determinare l’importo di pensione spettante occorre fare un doppio calcolo e mettere in pagamento l’importo più basso.
• primo calcolo: seguire i criteri previsti dalla Riforma Fornero, ovvero sistema retributivo per i versamenti ma- turati al 31.12.2011 e sistema contributivo per il periodo dal 1°.1.2012 al momento della pensione;
• secondo calcolo: calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato. Successivamente l’INPS con un messaggio del 1180/2016 ha impartito alla proprie Sedi di soprassedere, per il momento, nei confronti di alcune Gestioni Previdenziali, tra cui anche
le Ferrovie.
4.1.1 Calcolo della Quota A
Si ottiene moltiplicando gli elementi fissi della retribu- zione, in godimento nell’ultimo giorno di servizio, per la per- centuale relativa all’anzianità posseduta alla data del 31.12.1992. In particolare, gli elementi fissi della retribuzione pensionabile sono costituiti dai seguenti addendi:
a) T.E.I. (Trattamento Economico Individuale), decurtato dell’IIS (Indennità Integrativa Speciale);
b) Assegno Personale Pensionabile (A.P.P., alias ex Premio di Esercizio), che è pari al 10% del T.E.I., decurtato del Superminimo;
c) Eventuali 24/mi dell’aumento periodico di anzianità (APA) in maturazione alla data del collocamento in quiescenza;
La somma dei suddetti elementi retributivi va aumentata del 18% ed al prodotto ottenuto si aggiunge l’importo del- l’IIS.
La percentuale di rendimento relativa all’anzianità pos- seduta alla data del 31.12.1992, si ricava dalla seguente for-
SPECIALE PENSIONI 5 TABELLA ABBATTIMENTI QUOTA A PER IL 2017
 Base pensionabile settimanale
Sino a 886,98
Sino a 1.179,38 Sino a 1.472,39 Oltre 1.472,39
1° tetto
-
1° tetto * 33% 1° tetto * 66% -
Coefficiente Rendimento annuo
 0,001538462 0,001153846 0,000961538 0,000769231
2,00% 1,50% 1,25% 1,00%
    N.B. Agli iscritti al Fondo Speciale FS, non si applicano gli abbattimenti
sulla parte eccedente il limite pensionabile (tetto pensionabile) per quanto riguarda la Quota “A”.
4.1.2 Calcolo della Quota B
Detratta la 13a alla retribuzione annua, si moltiplica la re- tribuzione media pensionabile, relativa al periodo di riferi- mento, per la percentuale di rendimento maturata successi- vamente al 31.12.1992.La percentuale di rendimento si ottiene moltiplicando l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 sino al giorno precedente la decorrenza della pensione, per 2% per ogni anno e per 0,167% per ogni mese.
Nel caso in cui l’anzianità complessiva utile ecceda i 37 anni, la percentuale di rendimento della Quota “B” si ottiene sottraendo dall’80% la percentuale relativa alla Quota “a”.
Le retribuzioni prese a riferimento vanno annualmente rivalutate in base all’aumento del costo della vita.
Sulla parte eccedente il limite pensionabile (tetto pensio- nabile) si applicano gli abbattimenti (vere e proprie riduzioni, introdotte dal D.Lgs 503/1992 ed ulteriormente accentuate dall’art. 59, comma 1, della Legge 449/1997).
TABELLA ABBATTIMENTI QUOTA B PER IL 2017
previsti
 Base pensionabile settimanale
Sino a 886,98
Sino a 1.179,38 Sino a 1.472,39 Sino a1.685,26 Oltre 1.685,26
1° tetto
-
1° tetto * 33% 1° tetto * 66% 1° tetto * 24% -
Coefficiente Rendimento annuo
 0,001538462 0,001230769 0,001038462 0,000846154 0,000692308
2,00% 1.60% 1.35% 1.10% 0.90%
     mula: Rendimento 1992
rendimento 1992
a m
= (a + 3 + m/12) * 2% Dove
= percentuale di rendimento al 31.12.1992
= anzianità utile in anni = anzianità utile in mesi
Prende in considerazione il periodo dal 1° gennaio 2012 alla data di decorrenza della pensione. L’importo di questa Quota si ottiene dal prodotto del 33% della retribuzione annua pensionabile (comprensiva della 13a mensilità) per il coeffi- ciente di capitalizzazione. Al montante rivalutato va applicato il coefficiente di trasformazione (=aliquota crescente in re- lazione all’età dell’interessato al momento del pensionamento) diviso per 13.
4.2 Pensione calcolata con il “sistema Contributivo”
Il metodo contributivo si applica interamente a chi ha ini- ziato a lavorare dal 1996 in poi. È prevista una sola quota: il montante individuale dei contributi è determinato applicando alla base imponibile l’aliquota di computo del 33%, e riva- lutando la contribuzione così ottenuta con il tasso di capita- lizzazione dato dalla variazione media quinquennale del pro- dotto interno lordo (PIL) nominale.
Al montante contributivo, cioè alla somma della quote accantonate e rivalutate, si applica un coefficiente di conver- sione correlato all’età del pensionando.
4.3 Pensione calcolata con il “sistema Misto”
Il sistema misto si applica a coloro che alla data del 31.12.1995 hanno maturato meno di 18 anni di contribuzione. Per costoro, la pensione sarà mista in quanto una parte sarà
Sulla parte eccedente il limite pensionabile (tetto pensio- nabile) si applicano gli abbattimenti (vere e proprie riduzioni, introdotte dal D.Lgs 503/1992 ed ulteriormente accentuate dall’art. 59, comma 1, della Legge 449/1997).
4.1.3 Calcolo della Quota C









































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