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 A proposito di responsabilità oggettiva
Il dramma di Viareggio con il suo carico di vite spezzate e di dolore resterà certo nella
memoria di ciascuno di noi. L’iter giudiziario è arrivato alle sue battute finali, si è in pratica consolidata la verità processuale, che si spera pos- sa servire in qualche modo a met- tere la parola fine a una vicenda così tragica e luttuosa.
La sentenza ha coinvolto anche nostri colleghi, ritenuti colpevoli per il ruolo e le responsabilità all’epoca rivestite in azienda (responsabilità oggettiva). Nella ricostruzione degli eventi sono stati riconosciuti colpe- voli perché, dalla loro posizione api- cale di comando dell’intera società, avrebbero dovuto prevedere e quin- di fare qualcosa per prevenire il ter- ribile fatto.
Per alcuni colleghi la sentenza della Corte Suprema di Cassazione ha previsto un ulteriore rinvio alla Corte di Appello per la determina- zione della pena. Solo per Vincenzo Soprano, all’epoca Amministratore Delegato di Trenitalia, si sono aperte le porte del carcere.
Siamo tutti vicini alle persone che hanno patito gli esiti di quel drammatico incidente, e tuttavia il postulato sancito non può non far riflettere la classe manageriale di questo Paese.
La responsabilità oggettiva as- segna a chi ha ruoli di responsabilità il rischio di dover prevedere tutto il pensabile, anche a livello di micro- processo e conseguentemente adottare tutte le necessarie precau- zioni mitigative, sostenendone l’in- vestimento, anche per evitare il co- rollario che la mancata adozione di possibili misure mitigative possa es- sere interpretata come volontà di ri- sparmio per incrementare i ricavi (corollario che associato a una im- presa che ha un azionista e fondi pubblici potrebbe far prefigurare scenari di risalita finora non percorsi fino in fondo).
Come noto gli articoli del Codice Penale sono il 40 e 42 che, nella
parte che ci inte- ressa, rispettiva- mente prevedo- no “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuri- dico di impedire, equivale a cagio- narlo” (art. 40) e “nessuno può es- sere punito per un’azione od omissione preve- duta dalla legge come reato, se non l’ha com- messa con co- scienza e volon- tà; (....) la legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico del- l’agente, come conseguenza della sua azione od omissione” (art. 42).
Vale la pena ricordare som- messamente il dettato costituzio- nale, che all’arti- colo 27 sancisce che la responsa- bilità penale è personale.
Esistono, in
tutte le aziende,
processi sempre
più evoluti di risk
assessment, do-
cumenti di valutazione dei rischi con le relative azioni mitigative, dispo- sizioni e procedure operative, atti a prevenire fatti drammatici e quindi a tutelare cittadini, lavoratori e ma- nager.
Ovviamente ciò copre il campo del pensabile, non quello del pos- sibile: per forza di cose e per limiti di pensiero esiste come rischio l’av- verarsi di eventi o stimati come im- possibili o non pensabili (il radical-
mente nuovo lo si conosce solo do- po che accade).
In questa alea, la responsabilità oggettiva rischia di diventare una presunzione di colpevolezza: serve per questo un ripensamento legisla- tivo, anche per evitare di accrescere il carico di dolore di fatti già luttuosi e, in questo, come associazione, possiamo fare la nostra parte.
Carmine Amodeo
 













































































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