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Collegio dei Probiviri
organo statutario misconosciuto
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  L’articolo 6 del nostro Statuto individua tra gli Organi so- ciali il Collegio dei Probiviri
e l’articolo 12 le sue competenze. È stato un organo sindacale cui, a mia memoria, e sono 43 anni di attività sindacale nel Sindifer prima e in Assidifer-Federmanager poi, non ricordo che vi sia mai stata ne-
cessità di fare ricorso.
Questo è un fatto, per una As-
sociazione sindacale alla quale ade- riscono tanti personaggi, con carat- teristiche e interessi a volte diver- genti, positivo: significa che nella storia del nostro sindacato anche le eventuali controversie interne o dibattiti accesi sono rimasti – tra i soci e tra gli organi e i soci – sempre nei limiti di una pacifica convivenza ed una discussione improntata alla risoluzione pacifica di eventuali di- versità di vedute.
Nella storia di un’associazione
e a maggior ragione in un sindacato come il nostro che associa ormai due categorie che rappresentano ognuno il 50%, dirigenti in servizio e dirigenti in pensione, e i cui inte- ressi o campi di tutela si posizionano su piani diversi, vi possono essere motivi di confronto aspro e di di- scussioni che possono trascendere fino al punto di dover richiedere l’in- tervento di questo organo di conci- liazione interna.
Henry Ford scrisse una volta “[... ] mettersi insieme è un inizio, rima- nere insieme è un progresso, lavo- rare insieme è un successo”.
L’Enciclopedia Treccani definisce probiviri “uomini onesti, persone che, godendo di particolare stima ed esperienza, per le loro capacità e provata onestà, sono chiamate a far parte di organi collegiali, con il compito di dare pareri, giudicare
l’andamento dell’istituzione, eserci- tare funzioni conciliative tra le parti in contrasto”, interpretare lo Statuto ed il Codice deontologico, verificare le procedure elettorali e i requisiti per accedere alle cariche, ricevere segnalazioni sulle violazioni del Co- dice deontologico o su eventuali controversie tra soci; decidere sui ricorsi aventi oggetto le impugna- zioni delle sanzioni associative e decidere le controversie di tipo as- sociativo.
La sua introduzione in Italia risale alla fine del 1800 sull’abbrivio della disciplina francese.
Il Collegio venne introdotto, par- ticolarmente, nell’ambito delle So- cietà Cooperative, dopo la Rivolu- zione di ottobre, quando lo spirito cooperativistico iniziò a diffondersi; in particolare la loro funzione di ri- soluzione delle controversie all’in-




















































































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